Il bilancio dello Stato è il documento contabile che espone sistematicamente le spese e le entrate previste dalle norme vigenti. Esso viene redatto annualmente, con orizzonte triennale, e approvato con legge ordinaria dal Parlamento. Ogni anno, infatti, la Legge di Bilancio deve recepire variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori: l’introduzione di nuove norme e l’abrogazione di altre, il rifinanziamento e il definanziamento di norme esistenti, la rimodulazione delle risorse (entro limiti ben definiti) tra diversi capitoli di spesa, la variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di importanti voci di spesa o di entrata.

Fino al 2015, la predisposizione della legge di bilancio per il successivo triennio si è basata su due distinti disegni di legge, presentati dal governo alle camere e discussi parallelamente nella cosiddetta sessione di bilancio (il periodo compreso tra la metà del mese di ottobre e la fine dell’anno solare): il disegno di legge di bilancio (DLB) ed il disegno di legge di stabilità (DLS). Il primo rappresentava una ricognizione della normativa vigente (bilancio a legislazione vigente), comprensiva di variazioni esogene e rimodulazioni marginali degli stanziamenti; il secondo raccoglieva le innovazioni normative e gli altri interventi introdotti per modificare sostanzialmente l’andamento della legislazione vigente contenuta nel DLB, ossia per effettuare la cosiddetta “manovra”. Alla fine della sessione di bilancio, dall’approvazione contestuale dei due disegni di legge – come modificati dalla discussione parlamentare – aveva origine la legge di bilancio (LB), ovvero un documento contabile che rappresentava la nuova legislazione vigente, alla luce della manovra annuale di finanza pubblica contenuta (nella quasi totalità) nel DLS. In ragione di questo assetto normativo, la legge di bilancio era definita una legge formale, ovvero una legge non suscettibile di variare nella sostanza la legislazione di spesa vigente, essendo a tale scopo previsto uno strumento legislativo dedicato (la legge di stabilità, appunto), anch’esso annualmente redatto per adeguare la dinamica del bilancio agli obiettivi programmatici definiti nei documenti di programmazione economica e finanziaria (Def e relativa nota di aggiornamento).

A partire dal 2016, per effetto dell’articolo 15 della Legge rinforzata n. 243 del 2012, la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009) è stata modificata dalla Legge n. 163 del 2016 , eliminando la legge di stabilità, dando natura sostanziale alla legge di bilancio e dividendo quest’ultima in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti). Dal momento che la Sezione I della nuova legge di bilancio è riservata esclusivamente alle innovazioni legislative, la manovra di finanza pubblica (ovvero, l’insieme degli interventi volti a modificare la legislazione vigente) non si esaurisce in essa, ma include anche le modifiche della legislazione vigente effettuate direttamente con la Sezione II senza l’intervento di nuove norme (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e spese disposte da norme preesistenti). La Sezione II, dunque, espone gli stanziamenti complessivi, dando separata evidenza agli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative contenute nella Sezione I, nonché agli altri interventi di modifica della legislazione vigente.

tratto dalla app bilancio aperto

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